Addizionalità
(Principio della)
È uno dei principi alla base dell'azione strutturale
comunitaria. In base al principio di addizionalità, l'intervento
finanziario della Comunità va ad aggiungersi a risorse
pubbliche nazionali che lo Stato membro deve mantenere nel corso
del periodo di programmazione. Infatti, gli stanziamenti dei
fondi strutturali non devono comportare una riduzione dell'impegno
dello stato membro.
Per assicurare un reale impatto economico, gli stanziamenti
dei Fondi non possono sostituirsi alle spese a finalità
strutturale pubbliche o assimilabili dello Stato membro.
A tal fine la Commissione e lo Stato membro interessato stabiliscono
il livello delle spese pubbliche o assimilabili, a finalità
strutturale, che lo Stato membro deve conservare nell'insieme
delle sue regioni cui si applica detto obiettivo n. 1 nel corso
del periodo di programmazione.
Aree
depresse
vengono indicate zone depresse quelle aree geografiche che
rientrano negli obiettivi 1 e 2, ed ex 5b dei fondi strutturali
comunitari (Regolamento CE n.1260/1999).
L'obiettivo 1 comprende le regioni in ritardo di sviluppo
( Pil <75% del Pil comunitario);
l'obiettivo 2 comprende le aree in fase di mutazione socioeconomica
nei settori dell'industria e dei servizi, le zone rurali in
declino, le zone urbane in difficoltà e le zone dipendenti
dalla pesca che si trovano in una situazione di crisi.
Le aree obiettivo 2 sono le aree in declino industriale oppure
in riconversione rurale oppure ancora aree urbane in difficoltà,
zone dipendenti dalla pesca e in riconversione, fortemente
dipendenti da servizi. Le aree obiettivo 5b sono state ricomprese
nel nuovo obiettivo 2.
Bonus
fiscale
Forma di finanziamento che consente al beneficiario di monetizzare
il contributo in sede di pagamento d'imposta. In effetti è
un contributo in conto capitale, compreso l'aspetto fiscale,
erogato sotto forma di detrazione dell'importo spettante dal
totale delle imposte che l'azienda deve pagare sul proprio
conto fiscale.
Cofinanziamento
Principio generale secondo il quale i finanziamenti derivanti
dai Fondi strutturali comunitari devono essere assistiti,
in percentuali diverse, a seconda degli Obiettivi, da quote
di finanziamento nazionali
Concentrazione
degli obiettivi (principio della)
È uno dei principi alla base dell'azione strutturale
comunitaria. Tale principio prevede che l'azione strutturale
si concentri su tre obiettivi di sviluppo al fine di indirizzare
gli interventi finanziari verso le aree più svantaggiate
ed ottimizzare l'allocazione delle risorse nelle regioni o
nelle zone meno progredite. Per il periodo di programmazione
2000 - 2006 le azioni strutturali - sostenute da FESR, FSE,
FEAOG e SFOP - sono concentrate attorno ai seguenti tre obiettivi
comunitari:
Obiettivo 1: sviluppo e adeguamento strutturale delle regioni
in ritardo di sviluppo industriale.
Obiettivo 2: riconversione economica delle zone in difficoltà
strutturali.
Obiettivo 3: Sviluppo delle risorse umane attraverso l'adeguamento
e l'ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione,
formazione e occupazione.
Agli obiettivi sopra citati si affianca il Regolamento di
sviluppo rurale che ha fatto proprio le pertinenze dell'ex
ob.5a. Programmi di Iniziativa Comunitaria (PIC) .Le iniziative
comunitarie rispecchiano anch'esse i principi di concentrazione,
programmazione, partenariato e addizionalità.
Contributo
a fondo perduto
Per contributo a fondo perduto si intende l'erogazione di
una somma di denaro, subordinata ad una finanziamento, che
non va restituita.
Il contributo può essere destinato a finanziare le
spese di avvio, le spese relative agli investimenti oppure
le spese concernenti la gestione di un'iniziativa.
Contributo
in conto interessi
Agevolazione concessa a fronte della stipula di un finanziamento
a medio-lungo termine. Il contributo viene erogato direttamente
dall'istituto finanziatore, che lo utilizzerà per abbassare
il tasso d'interesse applicato al finanziamento. Normalmente
la stipula del finanziamento e la richiesta dell'agevolazione
sono due eventi separati e di competenza diversa (rispettivamente
l'istituto finanziatore e l'ente erogatore).
Il finanziamento viene perfezionato in base alle condizioni
di mercato, indipendentemente dall'intervento agevolativo,
che si innesca successivamente.
Contributo
in conto canone
Contributo che si può assimilare ad un contributo in
conto interessi e si applica ad un contratto di locazione
finanziaria; il suo effetto è abbassare il costo dei
canoni a carico del soggetto beneficiario
Contributo
in conto esercizio (gestione)
Agevolazione concessa sotto forma di contributo a fondo perduto
- simile al contributo in conto capitale - in cui il contributo
viene identificato come ricavo ed è quindi soggetto
a tassazione in relazione al periodo di competenza e per l'intero
importo. Generalmente è una tipologia di agevolazione
che viene concessa, a fronte di spese rendicontate, per contribuire
alle spese di gestione che il beneficiario deve sostenere
per realizzare un determinato progetto (personale, pubblicità,
viaggi, oneri finanziari, locazioni di immobili,
).
Contributo
in conto capitale
Agevolazione concessa sotto forma di contributo a fondo perduto
E' calcolato in percentuale delle spese ammissibili, debitamente
rendicontate, e non e' prevista alcuna restituzione di capitale
o pagamento di interessi.
Le agevolazioni possono anche essere erogate in anticipo,
previa presentazione di garanzie (altrimenti non richieste).
Oggetto dell'agevolazione può essere indistintamente
un investimento patrimoniale ovvero una specifica categoria
di costi, nel qual caso l'intervento assume la qualifica di
contribuzione nella spesa.
Il contributo in conto capitale è posto a disposizione
dell'impresa beneficiaria, presso una banca appositamente
convenzionata, in più quote annuali, stabilite per
ogni regime di aiuto da ciascun soggetto competente, tenuto
conto della durata del programma. Le erogazioni a favore dell'impresa
beneficiaria sono effettuate in relazione allo stato di avanzamento
contabile dell'iniziativa, di importo pari almeno alla predetta
quota.
|